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Igiene della selvaggina

Nuova legge sugli alimenti

Il 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova legge sugli alimenti. Per quanto riguarda l’utilizzazione della selvaggina, sono importanti le ordinanze sulla macellazione ed il controllo della carne (OMCC) e l’ordinanza sull’igiene durante la macellazione (OIgM). Le disposizioni principali sono:

  • Art. 9 OMCC: Dopo l’abbattimento, la selvaggina (escluse lepri e uccellame selvatico) deve essere portata in un centro di lavorazione della selvaggina. Ad eccezione della selvaggina che non presenta alcun segno che faccia sospettare che la carne possa essere preoccupante per la salute degli uomini, e che venga fornita dal cacciatore direttamente ai consumatori o ad un commerciante al dettaglio (macellaio, ristoratore) nel territorio nazionale per la vendita diretta ai consumatori.
  • Art.11 OMCC: La selvaggina ancora vivente vittima di un incidente può essere utilizzata se una persona competente valuta la carne come non sospetta dal punto di vista sanitario.
  • Art. 20 OMCC: La selvaggina deve essere chiaramente contrassegnata ed esaminata da una persona competente, se non viene utilizzata per uso personale. Se la carcassa della selvaggina non viene valutata chiaramente come ineccepibile, bisogna eseguire un’ispezione ufficiale della carne. Il risultato dell’analisi eseguita da una persona competente deve essere documentato per iscritto nel modulo previsto e consegnato all’acquirente.
  • Art.21 OMCC: Per persona competente si intende chi ha frequentato un corso durante il quale ha acquisito le conoscenze per l’esame del corpo del selvatico (corso di igiene della selvaggina).

Il contenuto del documento accompagnatorio per la vendita di selvaggina come alimento è stabilito nell’appendice 14 dell’OIgM.

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